Si avvicina il periodo di Avvento, e quale migliore occasione potrebbe esserci del Natale per mostrare ai parenti quanto il bambino è diventato bravo a suonare il suo strumento musicale?
Fioriscono anche saggi e concerti, per i quali bisogna prepararsi per evitare di deludere il Maestro e tutto il parentado.
Il bambino, schiacciato dalla responsabilità, prova e studia giorno e notte.
Soprattutto… la notte, per la gioia dei vicini di casa, che dormono malissimo, presi dai rimorsi di coscienza: dire o non dire all’entusiasta potenziale acquirente della propria casa, che l’ha vista casualmente unicamente durante gli orari scolastici, il vero motivo per il quale vogliono venderla?
Il ragazzino non ha scelto la chitarra classica, ma la grancassa.
A prescindere dalla tipologia dello strumento prescelto, come bilanciare gli interessi del vicino di casa con quelli del piccolo musicista?
La legge dà delle indicazioni in merito?
L’articolo 844 del codice civile prevede che: “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
La “normale tollerabilità” è un concetto estremamente fumoso: può esserci il vicino anziano che non sente bene, e, semplicemente, alza il volume della propria televisione, come può esserci quello che sente e mal sopporta anche lo sciacquone del vicino, figuriamoci ore e ore di trombone.
Spesso i regolamenti condominiali e Comunali danno delle indicazioni in merito alle fasce orarie in cui si possono fare “rumori” che possono essere sentiti dai vicini di casa.
Musica e/o rumori, cosa dice la legge?
La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995, prevede all’art. 4 i cosiddetti “limiti differenziali” per i rumori percepiti all’interno delle abitazioni.
Essi consistono nella differenza tra l’immissione di rumore “ambientale” e il rumore presente senza l’immissione (rumore residuo o di fondo). Tali limiti sono fissati in 5 Decibel di giorno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) e 3 Decibel di notte (negli altri orari).
I limiti differenziali non si applicano se il rumore è da ritenersi trascurabile. È “trascurabile”, a finestre aperte, il rumore inferiore a 50 dBA durante il giorno ed a 40 dBA durante la notte. A finestre chiuse, il rumore inferiore a 35 dBA durante il giorno ed a 25 dBA durante il la notte.
La valutazione effettuata da parte di un Giudice chiamato a decidere in merito alla situazione concreta deve però tenere anche conto “della condizione dei luoghi”: la vicinanza di una biblioteca, o un’aula studio, piuttosto che di una casa di cura sicuramente è differente da quella in cui il musicista confina con un’attività a sua volta rumorosa.
Certamente il Giudice valuterà in modo diverso il potenziale disturbo provocato dal musicista che suona per diletto, da quello generato dal professionista, che deve trascorrere molte ore sullo strumento per lavoro.
Vale sempre il principio generale di criterio legale del bilanciamento degli interessi, ma anche di buona educazione: è ovvio che suonare strumenti ad alta emissione nel cuore della notte denota sicuramente una mancanza di rispetto nei confronti dei vicini di casa, che può indispettirli e portarli ad agire in giudizio.
Si rischia che venga imposta una insonorizzazione, ma anche un risarcimento del danno nei confronti del vicino, sia per il disagio ricevuto che per la diminuzione di valore che l’immobile subisce in caso voglia essere venduto.
I rumori possono portarci dal civile al penale?
La tutela passa dal civile al penale solo nel caso in cui il suono venga avvertito e disturbi un numero indeterminato di persone: l’articolo di riferimento in questo caso è il 659 del codice penale (c.p.), rubricato “disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”.
La Cassazione, con sentenza n. 25424 del 2016 ha chiarito infatti come occorra che le emissioni sonore rumorose siano tali da superare i limiti della normale tollerabilità, recando pregiudizio alla tranquillità pubblica e ad un numero indeterminato di persone, essendo irrilevanti le lamentele di una o più singole persone.
L’articolo 659 del c.p al comma 1 ed al comma 2, prevede due autonome fattispecie di reato, a seconda della fonte del rumore prodotto: se le emissioni di rumore non sono causate dall’esercizio di un’attività lavorativa, la fattispecie rientra nel primo comma dell’art. 659 c.p. occorrendo, in tal caso, che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo.
Se invece il “rumore” deriva dall’esercizio di una professione o di un mestiere, la condotta rientra nella previsione del secondo comma dell’art. 659 c.p., considerandosi presunta la turbativa della pubblica tranquillità quando siano superate le condizioni dettate dalla legge o dalle prescrizioni dell’autorità.
Difficile, quindi, che il suono di un singolo strumento ricada nell’ambito della previsione penale, fosse anche il suono di una tromba.
Portate pazienza vicini: la musica è meravigliosa, e presto il piccolo musicista diventerà bravissimo, allietando le vostre giornate con suoni angelici.
E per i giovani musicisti: cercate di provare solo di giorno, possibilmente evitando le ore dedicate al riposo… e, magari… fate un bel regalo al vostro vicino di casa per Natale!!
Avv. Beatrice Perini