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Come sta?

Amministratore di sostegno e privacy: chi firma il consenso al trattamento dei dati personali?

E IL CONSENSO INFORMATO?

SI POSSONO DARE INFORMAZIONI CHE RIGUARDANO LA SALUTE DEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

L’amministratore di sostegno non ha solo il compito di gestire le finanze dell’amministrato: il più delle volte il decreto di nomina prevede espressamente che debba prendere decisioni in merito ai trattamenti da somministrare all’amministrato in ambito sanitario.

Così, accade spesso che l’amministrato si trovi a doversi sottoporre a visite mediche, o trattamenti sanitari, che coinvolgono l’amministratore di sostegno e lo pongono dinanzi a scelte di grande delicatezza.

Se è vero che verso “l’esterno” l’unico che può firmare il consenso informato è l’amministratore di sostegno, e ciò vale anche per il trattamento dei dati personali, soprattutto in ambito sanitario, è pur vero che il singolo amministrato può presentare un diverso grado di intendere e di volere, ed è opportuno che vi sia comunque il più possibile il coinvolgimento del beneficiario in ogni decisione che lo riguarda. L’articolo 410 comma 1 del codice civile, infatti, pone a carico dell’amministratore di sostegno il dovere di tenere sempre conto delle aspirazioni del beneficiario.

Il grado di autonomia nelle scelte dell’amministratore di sostegno in relazione ai trattamenti da somministrare va calibrato con sensibilità, valutando nel caso specifico il possibile grado di coinvolgimento dell’amministrato.

L’articolo 3 della legge 219/2017 sul consenso informato, inoltre, prevede che:

1-La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1.

Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

Ai punti 4 e 5 del medesimo articolo si statuisce che:

“4-Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

5-Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”.

Anche per quanto riguarda la cosiddetta “privacy”, l’amministratore di sostegno è tenuto a decidere se firmare il consenso al trattamento dei dati personali dell’amministrato, e conseguentemente proteggere tali dati; ciò vale in particolar modo per tutte quelle informazioni che riguardano i cosiddetti dati “particolari”, ex dati “sensibili”, di cui sicuramente i dati relativi alla salute fanno parte. 

Il personale sanitario sarà tenuto ad informare unicamente l’amministratore di sostegno, ma dovrà comunque informare il paziente e tenere in conto le sue istanze. L’art. 37 del codice deontologico dei medici, rubricato “consenso o dissenso del rappresentante legale”, prevede infatti che “il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici”.

Ma come conciliare il desiderio di parenti prossimi e persone affezionate all’amministrato con i limiti della tutela dei dati personali?

Anche in questo è opportuno e necessario che l’amministratore di sostegno per quanto possibile richieda il consenso dell’amministrato; se non è possibile, anche in questo caso il ruolo dell’amministratore di sostegno va oltre il semplice rispetto di una normativa.

La domanda, pur nel rispetto di tutte le prescrizioni legali, è davvero unicamente quale possa essere il massimo bene per l’amministrato, e quello di coloro che gli vogliono bene.

Si tratta di raccogliere l’amore, ancora una volta, che spesso emerge proprio nei momenti più difficili, e valorizzarlo, perché chi è più fragile si senta attorniato di persone che lo amano e desiderano essergli vicino.

A volte una informazione in più può sciogliere nodi, può far riavvicinare, può far persino riappacificare persone che magari non si parlavano più da tempo.

L’amministratore di sostegno ha grandi responsabilità; servono razionalità, ma anche molta delicatezza e molto cuore… ma, parlo per esperienza, l’amministratore di sostegno può far moltissimo per le relazioni di una intera famiglia, e curare il cuore di molte persone, dall’amministrato a chi gli sta accanto. E, credetemi, spesso, di conseguenza, anche il proprio…

Avv. Beatrice PeriniAltri articoli del Blog