Una volta, quando per nucleo familiare si intendeva una grande famiglia con nonni, zii, nipotini che vivevano se non tutti sotto lo stesso tetto quantomeno nelle vicinanze, i bambini erano un po’ di tutta la famiglia. I nonni e le donne di casa davano un occhio ai piccoli che crescevano sostanzialmente tutti insieme.
Ora le famiglie sono piccoli nuclei dispersi nelle città, che con grandi difficoltà e spesso senza l’aiuto di alcun parente crescono i bambini cercando di coniugare le esigenze lavorative con le loro attività extrascolastiche, i compiti e momenti in cui i piccoli rimangono a casa e sono da controllare e seguire.
Nel momento in cui una coppia decide di separarsi, così, diventa ancora più difficile concordare le esigenze lavorative di entrambi i genitori con le tempistiche dei bimbi e nei giorni concordati.
Sempre più indispensabile diventa, quindi, l’aiuto da parte di una baby sitter, il che può diventare una notevole voce nel bilancio di un genitore separato.
A fronte della mancanza di una normativa che disciplini chi deve sostenere questi costi, ci si chiede primariamente se l’esborso relativo sia da considerarsi spesa ordinaria o straordinaria.
L’opinione maggioritaria ritiene che se la coppia prima della separazione già faceva ricorso all’aiuto di una baby sitter in modo sistematico tale spesa rientrerebbe nell’ordine delle spese ordinarie: di ciò, però, deve essere tenuto conto in sede di quantificazione dell’assegno di mantenimento.
Se invece tale necessità è aumentata o addirittura sorta in conseguenza della separazione, la spesa a ciò connessa rientrerebbe tra le spese straordinarie.
È primariamente necessario sottolineare come molti Tribunali si siano espressi in merito all’interno di Protocolli d’Intesa in cui hanno specificato la natura di tali spese e la loro disciplina: ad esempio, il Tribunale di Brescia ha esplicitamente collocato le spese per la custodia di prole minorenne tra le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo. In particolare trattasi di spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
Se il genitore decide di lasciare i piccoli alla baby sitter nei giorni di sua competenza per poter andare a spasso con la sua nuova fiamma, non può richiedere all’altro genitore la metà della spesa.
La Corte di Cassazione si è espressa sul tema recentemente con l’ordinanza n. 4388/2022 specificando che, essendo una spesa accessoria concordata dai coniugi in costanza di matrimonio, era ammissibile il recupero delle spese a ciò relative con atto di precetto; costituendo un credito agevole e liquidabile in base a criteri oggettivi, al pari di spese mediche e scolastiche, difetta infatti il requisito della straordinarietà e si presenta in sostanza ordinario e prevedibile.
In realtà la situazione preferibile sarebbe affrontare la discussione in merito alla suddivisione di tale spesa tra i genitori in modo da trovare un accordo previo, per evitare conflitti dinanzi a cifre spesso non esigue.
Come per ogni regolamentazione relativa alla separazione, la scelta di un percorso di mediazione familiare consentirebbe di gestire le spese complessive che ricadrebbero su entrambi i genitori in modo da consentire ad entrambi una serena gestione sia dal punto di vista economico che da quello della gestione dei bimbi.
Cercare di aiutarsi vicendevolmente rimane sempre la migliore via per assicurare una vita il più possibile serena sia ai genitori che si trovano a dover affrontare la vita da soli, che di conseguenza ai propri bambini.
Avv. Beatrice Perini – Altri articoli sulla mediazione familiare