Durante il lockdown sei diventato un giardiniere fantastico. Hai abbellito tutto il tuo giardino con fiori multicolori, ma ora… stai pensando che non è abbastanza. Vorresti piantare un gigantesco abete rosso, altissimo, da addobbare a Natale modello Las Vegas.
Dove posizionarlo, se non nello spazio prospiciente alla finestra del tuo vicino? In questo modo lo spirito natalizio sarebbe presente tutto l’anno e, nel contempo, ciò ti consentirebbe di non vedere più la faccia del tuo adorato vicino che ti osserva insistentemente mentre prepari la tua grigliata.
Si tratta proprio dello stesso vicino che sbatte vigorosamente il tappetino del bagno sopra il tuo tavolo da esterno e stende le sue lenzuola adagiandole sulle tue preziose statue di nani da giardino, Biancaneve compresa.
In verità, nonostante tu possa pensare la granitica frase “sono in casa mia e faccio quello che voglio”, l’ordinamento mette dei limiti all’esercizio della proprietà privata, elencando una serie di divieti specifici (come, ad esempio, interrare piante), e (posto che la fantasia umana non ha limiti né confini), ponendo una norma di chiusura: il cosiddetto “divieto di atti emulativi” sancito dall’art. 833 del codice civile.
Si tratta di quegli atti che non violano apertamente alcuna legge, ma consistono in comportamenti tesi all’unico scopo di fare dispetto, creare fastidio e rabbia nel vicino di casa (o di terreno).
L’atto unicamente preordinato a creare molestia costituisce un vero e proprio abuso di diritto, passibile di risarcimento del danno. Perché si tratti di veri e propri atti emulativi è necessario che siano presenti due elementi: il primo, l’intento di nuocere, il secondo, l’inutilità dell’atto.
Cosa ne pensa la Cassazione in merito a questi atti emulativi
La Cassazione ha ritenuto rientrare tra gli atti emulativi proprio il piantare alberi nel proprio fondo allo scopo esclusivo di togliere la vista al vicino e la costruzione in aderenza al muro del vicino con il fine di chiusura delle luci (Cass. n. 12759/1992).
A cosa può andare incontro il vicino molesto?
Senza entrare nella cronaca nera, la vittima può richiedere al Giudice che venga ordinata la fine della condotta molesta e il risarcimento del danno arrecatole.
Dunque, se proprio desideri piantare siepi e alberi nel tuo giardino, l’art. 892 del codice civile sembra disperatamente entrare nel dettaglio del tipo di pianta in relazione alla distanza da tenere dal confine; nonostante questo, infiniti sono i conflitti generati dall’abbellimento del giardino… Per questo motivo la Cassazione, con sentenza n. 10041 del 27.04.2010, ha addirittura specificato che la distanza deve essere considerata dalla “facciata” del muro, e non dalla linea mediana.
Con sentenza n. 12956 del 2000, invece, ha stabilito che soltanto se il confine tra due fondi è costituito da un muro divisorio, proprio o comune, è consentito mantenere una siepe di alberi di alto fusto a meno di tre metri da esso, perché in tal caso il vicino non la vede e non subisce la diminuzione di aria, luce soleggiamento e panoramicità.
Attenzione, quindi, al panorama del vicino, il quale potrebbe non amare come voi l’abete rosso, o, magari, sperare ancora, in fondo, nell’invito ad una vostra grigliata…